ITALIA ZONA PROTETTA: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 9 MARZO 2020

Dal 10 marzo e fino al prossimo 3 aprile in tutta Italia valgono le disposizioni più restrittive contenute nel DPCM dell’8 marzo 2020 all’articolo 1.

Ogni spostamento  delle persone fisiche in entrata e in uscita dai propri territori deve essere comprovato da esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 06.00 alle 18.00 con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Sono consentite le attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso contingentato o comunque idoneo a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, in modo da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza, strutture dovranno essere chiuse.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, le strutture dovranno essere chiuse.

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

Restano fermi il divieto di organizzare manifestazioni ed eventi e la sospensione di ogni attività in pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.

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